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Ordinanza — n. 27524/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of foundation regarding sentencing discretion for recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27524/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vitale Ciro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in quantifying the sentence for recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the principle that sentencing discretion, including adjustments for multiple crimes, falls within the trial court's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The assessment of the final penalty, including increases for recidivism, constitutes the discretionary power of the court of merit and is not subject to cassation review unless the reasoning is illogical or arbitrary.

Parole chiave

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recidivism sentencing penal discretion inadmissible appeal sentencing guidelines cassation review sanzioni penali gravità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 CP
E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 11/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, in data 11/07/2019, nei confronti di VITALE CIRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CIRO nato a NAPOLI il 25/11/1963 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 11/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, in data 11/07/2019, nei confronti di VITALE CIRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena per continuazione. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato posto che il giudice di appello ha esposto le motivate ragioni sulla base delle quali perveniva alla pena finale indicate a pagina 2 della sentenza impugnata; ed in particolare la corte di appello ha proceduto sia a fissare la pena base che a stabilire l'aumento per continuazione per i 18 reati commessi dal ricorrente senza incorrere in alcun vizio.

Difatti la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per la continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il C nsigliere Este ore e Il Presidente GIOVANNA VERGA D IN EPOSITATA C A, LERI