Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27523/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against attempted private violence conviction based on victim's statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27523/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted private violence. The appellant argued for a violation of law regarding the use of the victim's statements, but the court found the appellate judgment's reasoning consistent with established case law. The court emphasized that victim statements can serve as a sole foundation for criminal liability if their subjective credibility and the intrinsic reliability of the narrative are rigorously verified, which was done here through reported threatening phone messages.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: Victim statements may legitimately found criminal liability without procedural safeguards for witnesses, provided the court rigorously verifies the declarant's subjective credibility and the intrinsic reliability of the narrative.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted private violence victim statements criminal liability credibility assessment inadmissible appeal procedural safeguards phone messages tentata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTACI ANTONIO nato a PALERMO il 11/02/1965 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 08/07/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 11/07/2018, nei confronti di FANTACI ANTONIO confermava la condanna in relazione ai reati di truffa e tentata violenza privata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in relazione alla fattispecie di cui al capo b) di tentata violenza privata. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato; deve innanzi tutto segnalarsi come il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

E nel caso in esame alcun profilo di inattendibilità risulta essere emerso avendo anzi il giudice di appello nella puntuale motivazione della pronuncia segnalato e riportato tutti i messaggi telefonici ricevuti dalla persona offesa di chiaro contenuto intimidatorio e con i quali il ricorrente mirava ad impedire che la vittima denunciasse i fatti. Circostanze queste certamente idonee a costituire il ritenuto delitto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Este ore •,/ •• le,r4 Il Presidente GI VANNA VERGA DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 6