Cassation appeal dismissed as appellate court correctly analyzed the sole complaint regarding non-completion of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Korkad Lotfi inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted damage. The appellate court had properly analyzed the single complaint alleging the crime was not consummated due to the victim's car door damage, rejecting it with specific factual arguments. The court ruled that the appellate judge did not need to restate the entire fact-finding from the first instance, as it correctly focused on the specific legal issue raised by the defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appellate court is not required to restate the entire fact-finding of the first instance when analyzing a specific complaint, provided it addresses the arguments with precise factual and legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KORKAD LOTFI nato il 17/03/1981 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRUTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 29/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VARESE, in data 28/09/2018, nei confronti di KORKAD LOTFI in relazione al reato di cui all' art. 337 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato avendo il giudice di appello omesso di valutare i motivi di doglianza riportandosi integralmente alla decisione di primo grado.
Il motivo è inammissibile poiché correttamente il giudice di appello non ha riproposto l'intera ricostruzione dei fatti richiamando la puntuale descrizione contenuta nella sentenza di primo grado ed avendo proceduto ad analizzare l'unico motivo di doglianza con il quale si lamentava la mancata consumazione del reato di cui all'art. 635 cod.pen. che confutava sulla base di precisi argomenti in fatto, il danneggiamento della portiera della vettura della vittima, ed in diritto richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sul punto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Est Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 LUG 2021