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Ordinanza — n. 27521/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as facts are within trial judge's exclusive evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27521/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual assessment regarding his responsibility, but the court held that re-evaluating evidence like witness identifications is the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the court rejected the claim that the lower court's reasoning contained legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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factual evaluation Court of Cassation exclusive power trial judge inadmissible appeal perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MASSIMO nato a NAPOLI il 20/11/1969 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 17/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MATERA, in data 24/04/2018, nei confronti di ESPOSITO MASSIMO in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di più testimoni. E tale valutazione in quanto fondata su precise circostanze processuali appare priva del vizio dedotto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Ci nsigliere E nsore Il Presidente GIOVANNA VERGA DEPOSITATA IN CANC