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Ordinanza — n. 27520/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27520/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27520/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH SIMON nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/02/1992 HUDOROVIC EDDI nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 10/04/1972 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 15/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 08/03/2019, nei confronti di HUDOROVICH SIMON ed HUDOROVIC EDDI, in relazione al reato, loro contestato di cui all' art.648 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la corte di appello con le diffuse argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza ha spiegato per quali ragioni dovere escludere la tenuità del fatto sia in relazione al fatto oggettivo che alla personalità dei ricorrenti. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa gravi addebiti penali procedura di revisione penale scemata imputabilità responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH SIMON nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 12/02/1992 HUDOROVIC EDDI nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 10/04/1972 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 15/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di UDINE, in data 08/03/2019, nei confronti di HUDOROVICH SIMON ed HUDOROVIC EDDI, in relazione al reato, loro contestato di cui all' art.648 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod.pen..

Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la corte di appello con le diffuse argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza ha spiegato per quali ragioni dovere escludere la tenuità del fatto sia in relazione al fatto oggettivo che alla personalità dei ricorrenti. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Co, sigliere Est nsore Il Presidente GIOVANNVERGA .DEIN POSITATA CANCELLERIA I 6 LUG 20