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Ordinanza — n. 27519/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Orazio Catania inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in refusing generic mitigating circumstances and a specific mitigation based on the stolen amount. The court rejected these claims, ruling that the appellate judge's reasoning was logical and based on decisive factual elements, making the decision unchallengeable.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court's refusal of mitigating circumstances is based on reasoning free from manifest illogicity, as the court of appeal need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances specific mitigation refusal appellate court reasoning court costs and fine commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Il ricorso è inammissibile; invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA ORAZIO nato a CATANIA il 30/08/1969 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, in data 02/07/2018, nei confronti di CATANIA ORAZIO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche, violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..

Il ricorso è inammissibile; invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). E nel caso in esame il giudice di appello ha fatto specifico riferimento alle modalità dei fatti ed alla negativa personalità dell'imputato quali elementi decisivi con valutazione esente dalle lamentate censure. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che il giudice di appello ha correttamente escluso l'attenuante invocata sulla base dell'importo sottratto con la consumazione della rapina (870 euro) con valutazione anch'essa priva di violazioni di legge o difetti di motivazione in quanto del tutto logica ed ancorata ad elementi di fatto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il C nsigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATA GIOVANNA VERGA IN CANCELLERIA 6 LUG 2021 IL