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Ordinanza — n. 27518/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27518/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Persili and Cerchietti inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a review of sentencing equivalence and the imputability of one defendant, but the court found their grounds generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the court upheld the appellate decision confirming the original conviction based on the principle that discretionary sentencing evaluations are not subject to cassation review unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are generic or lack specific correlation to the contested decision, as discretionary sentencing evaluations fall outside the scope of cassation review unless arbitrary.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds sentencing discretion lack of specificity cassation review guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERSILI GIUSEPPE nato a TIVOLI il 22/02/1960 CERCHIETTI GABRIELE nato a TIVOLI il 10/11/1981 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; 1-

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TIVOLI, in data 01/10/2013, nei confronti di PERSILI GIUSEPPE e CERCHIETTI GABRIELE, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 648 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: PERSILI GIUSEPPE deduce: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Il motivo è inammissibile poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). CERCHIETTI GABRIELE deduce: violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; e nel caso in esame i giudici di merito hanno ampiamente motivato sulla palese disponibilità in capo a detto ricorrente dell'autovettura di provenienza furtiva essendo stato sorpreso a farne uso per la consumazione di altro delitto. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il lonsigliere Est .DEPOSI Il Presidente N CANCE TATA LLERIA GIOVANNA