Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible for manifestly unfounded and repetitive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeals by Iannilli Daniele and Federico inadmissible as manifestly unfounded and repetitive. The appellants argued for a new factual evaluation regarding the victim's credibility, attempted robbery, and co-conspiracy, but the court affirmed that fact-finding is exclusively the lower court's domain. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if manifestly unfounded and repetitive, as the Supreme Court cannot re-evaluate facts or credibility already assessed by the court of first instance without logical or legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNILLI DANIELE nato a ROMA il 12/07/1984 IANNILLI FEDERICO nato a ROMA il 09/10/1989 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; "
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 18/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 06/10/2015, nei confronti di IANNILLI DANIELE, IANNILLI FEDERICO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art.628 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati, alla attendibilità delle persone offese, alla violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e travisamento della prova; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ipotesi di tentata rapina e travisamento della prova sul punto; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi della desistenza, - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al concorso nei fatti di Federico Iannilli; - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze ed alla determinazione della pena.
Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa insisteva nei motivi di ricorso esponendo ragioni a fondamento di ciascuno di essi. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed anche reiterativo di questioni già devolute alla corte di appello e da questa affrontate e risolte. Quanto ai primi tre motivi occorre ricordare come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla puntuale ricostruzione dei fatti da parte della persona offesa e dei suoi familiari che hanno indicato concordemente la condotta posta in essere da Iannilli Daniele come aggressiva ed inequivocabilmente diretta a sottrarre oggetti in possesso della vittima.
E tali considerazioni non paiono censurabili nella presente sede essendo esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Quanto alla contestata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
Nel caso di specie correttamente i giudici di merito hanno sottolineato come il racconto della vittima coincida con quello dei familiari presenti all'accaduto, tutti univoci nel riferire di un'azione diretta all'impossessamento di beni altrui che esclude la possibilità di una diversa qualificazione giuridica o del riconoscimento della desistenza o del recesso attivo. In relazione poi al concorso di Federico Iannilli nei fatti, la corte di appello fornisce anche in tal caso argomenti logici a sostegno dell'affermazione di responsabilità esposti alla penultima pagina della motivazione ove si sottolinea la precisa partecipazione al fatto con il ruolo di conducente il mezzo a bordo del quali gli imputati arrivavano sui luoghi e poi si allontanavano.
Infine le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così seciso il 14/05/2021 Il Ci nsigliere Este ore I , IP D Il Presidente