Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of factual re-evaluation power by Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Frezzetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a defect in reasoning regarding his liability for counterfeit clothing, but the court held that the lower court's factual assessment was exclusive to the trial judge. The Supreme Court refused to re-evaluate the evidence, confirming the lower court's finding that the defendant was present at the crime scene.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREZZETTI BRUNO nato a NAPOLI il 09/09/1965 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 31/01/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/04/2014, nei confronti di FREZZETTI BRUNO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul rinvenimento dell'imputato al momento del controllo all'interno del locale ove erano detenuti i capi di abbigliamento contraffatti.
E tale valutazione in quanto fondata su precise circostanze di fatto appare priva di illogicità, tanto più manifesta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Il Presidente GIOyANNA VERGA D N EPOSITATA CANCELLERIA I 1 6 LUG 2021 IL