Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific factual elements supporting the legal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Basti Lofti inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. Although the Court of Appeal had partially upheld a conviction under Article 648 of the Penal Code, the appellant did not identify the specific factual elements underlying his claim of legal error. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements constituting the grounds for the complaint; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASTI LOFTI nato il 22/03/1976 avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIFUTTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/11/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 21/05/2015, nei confronti di BASTI LOFTI confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il Co sigliere Es Il Presidente GIOVANNA VERGA _DEPOSITATA IN IIL FusCANCELLERIA i 6z10