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Ordinanza — n. 27514/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27514/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal by Paolo Cimmelli inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated insult. The appellant argued for a violation of law regarding the sentence determination, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because it sought a new evaluation of sentence congruity, which is not permitted in cassation unless the penalty is grossly excessive.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty is a matter of judicial discretion reserved to the court of first instance, rendering cassation appeals challenging the sentence's congruity inadmissible absent gross excessiveness.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility penal code provisions judicial review limits sentence congruity modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 CP
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 18/05/2015, nei confronti di CIMMELLI PAOLO in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009 - Denaro
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMELLI PAOLO nato a NAPOLI il 14/07/1982 avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI, in data 18/05/2015, nei confronti di CIMMELLI PAOLO in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere stensore ZI P Il Presidente ___,DA/3(_INA VERGA .DEPOSITATA IN 1