Italian court dismisses appeal for lack of manifest illogicality in denial of generic mitigating circumstances and probation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Pierbattisti's appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension. The appellant argued for legal violations regarding these benefits, but the court found the first-instance judge's reasoning free from manifest illogicality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances and conditional sentence suspension is inadmissible in cassation if the first-instance judge's reasoning lacks manifest illogicality, as the court need not consider every favorable element but only those deemed decisive.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERBATTISTI LUCA nato a ROMA il 08/10/1969 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 20/12/2012, nei confronti di PIERBATTISTI LUCA in relazione al reato di cui all art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo in tema di attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Denaro, Rv. 245596) Ed anche la negazione degli invocati benefici trova adeguata giustificazione nella valutazione discrezionale del giudice di merito che non pare censurabile nella presente sede essendosi fatto riferimento a specifici aspetti della personalità dell'imputato con valutazione discrezionale che essendo priva di illogicità manifesta non è sindacabile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il lonsigliere E nsore Il Presidente DE IN POSITATA CANCELLERIA I Li . 6 LU