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Ordinanza — n. 27512/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and improper personal signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27512/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Fontana inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant personally signed the petition, the Court ruled that the signature was insufficient without a specific cassation lawyer's authentication. Furthermore, the appeal failed to cite the specific elements of the judgment under attack, violating procedural requirements for a valid cassation petition. Consequently, the Court rejected the arguments regarding the exclusion of acquittal causes and the sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 129 cod. proc. pen. - A cassation appeal is inadmissible if it lacks the specific elements required to identify the grounds of criticism, preventing the appellate court from exercising its review, and if the personal signature of the accused is not authenticated by a qualified cassation lawyer.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement personal signature authentication procedural defect court costs and fine delitto sanzione disciplinare del notaio minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
277695) Inoltre nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 129 cod.proc.pen
635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA MICHELE nato a VERONA il 12/12/1993 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 02/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 26/09/2019, nei confronti di FONTANA MICHELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. ed alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile. Difatti è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 4 ,n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695) Inoltre nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il C nsigliere en re Il Presidente D IN EPOSITATA GIOVANNA VERGA CANCELLERIA I 1 6 LUG 2021 n.