Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding robbery versus snatching charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mario Basso inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a defect in reasoning concerning the distinction between robbery and snatching, but the court found these arguments merely repeated those already rejected by the appellate court. Consequently, the decision relied on the principle that appeals must present new, specific grounds rather than rehashing previous conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds that merely repeat reasons already discussed and deemed unfounded by the court of appeal, failing to provide specific new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO MARIO nato a NAPOLI il 29/10/1957 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 24/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, in data 30/10/2019, nei confronti di BASSO MARIO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina in luogo dell'ipotesi di furto con strappo. Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
Ed infatti il giudice di appello con argomenti tratti dalla denuncia della persona offesa utilizzabile nel presente rito abbreviato ha proprio sottolineato come la stessa avesse riferito di un'aggressione alla propria incolumità, essendo stato afferrato al collo, che esclude ogni fondatezza al motivo di ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il lonsigliere ns re DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA GIOVANNA VERGA 1 6 LUG 2021 F