Ordinanza — n. 27508/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI BRUNO nato a AVEZZANO il 30/04/1972 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 24/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO, in data 15/01/2019, nei confronti di MORELLI BRUNO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di nullità del capo di imputazione per genericità ed indeterminatezza dello stesso che non permetteva l'esatta identificazione dei fatti; - violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato affermato senza adeguati elementi di prova; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 cod.pen. potendosi configurare l'ipotesi colposa di incauto acquisto ed alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione all'importo del danno; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 27508/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) avuto anche riguardo alle sospensioni adottate nel corso del giudizio per complessivi 9 mesi e 20 giorni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI BRUNO nato a AVEZZANO il 30/04/1972 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 24/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO, in data 15/01/2019, nei confronti di MORELLI BRUNO confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di nullità del capo di imputazione per genericità ed indeterminatezza dello stesso che non permetteva l'esatta identificazione dei fatti; - violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato affermato senza adeguati elementi di prova; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 cod.pen. potendosi configurare l'ipotesi colposa di incauto acquisto ed alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. in relazione all'importo del danno; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo correttamente la corte di appello ha escluso la genericità del capo di imputazione che reca elementi sufficienti per identificare il titolo della cui ricettazione si tratta e la doglianza reitera aspetti già devoluti alla corte di merito e da questa respinti con adeguata motivazione posto che per costante interpretazione di questa corte la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza è integrata soltanto da ipotesi di contestazioni del tutto generiche, nel caso di specie non ricorrente.
In relazione al secondo motivo ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). E correttamente nel caso in esame si riteneva che il ricevimento di un assegno dal figlio della beneficiaria del titolo quanto meno configurava il dolo eventuale; infatti si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez.
II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Circostanza questa che esclude l'invocata riqualificazione oggetto dell'ultimo motivo. Gli altri motivi sono reiterativi poiché l'importo del titolo è stato ritenuto correttamente escludere l'invocata attenuante e tale valutazione in quanto collegata a precise circostanze di fatto non è censurabile nella presente sede di legittimità.
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) avuto anche riguardo alle sospensioni adottate nel corso del giudizio per complessivi 9 mesi e 20 giorni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Es nsore Il Presidente GIOVANNA VERGA .DEPOSITATA IN C