Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding robbery conviction and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Messina Biagina inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued for a new evaluation of the victim's credibility and sentencing appropriateness, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate the credibility of the victim or the judge's discretionary sentencing without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when it seeks a new evaluation of the credibility of the victim or a re-assessment of the judge's discretionary sentencing powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA BIAGINA nato a CARMAGNOLA il 21/03/1995 avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 01/07/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRESCIA, in data 08/01/2020, nei confronti di MESSINA BIAGINA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità basata su una dichiarazione non attendibile della persona offesa; - violazione di legge in relazione alla ritenuta ipotesi di rapina; - difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
E nel caso in esame i giudici di merito con valutazione conforme hanno proprio escluso qualsiasi profilo di inattendibilità nel racconto della vittima. Il secondo motivo reitera aspetti già devoluti al giudice di appello e da questi affrontati e risolti essendosi sottolineato come l'azione della ricorrente non era tesa al recupero di quanto alla stessa appartenente bensì alla sottrazione di una banconota seppur di piccolo taglio alla persona offesa; e tale condotta correttamente veniva ritenuta integrare la fattispecie contestata in assenza di qualsiasi riscontro alla tesi difensiva.
Infine la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2021 Il onsigliere Est ore DEPOS,f TIVTA IN CANCELLER1A