Ordinanza — n. 27504/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVincenzo Sarnelli ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 20 luglio 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tri- bunale di Sulmona il 21 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha rico- nosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione di cocaina, hashish e ma- rijuana, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 27 marzo 2019, in conseguenza condannan- dolo, con la recidiva qualificata, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato la sanzione, riducendola; con conferma nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tri- bunale di Sulmona il 21 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha rico- nosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione di cocaina, hashish e ma- rijuana, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 27 marzo 2019, in conseguenza condannan- dolo, con la recidiva qualificata, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato la sanzione, riducendola; con conferma nel resto.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNELLI VINCENZO nato a NAPOLI il 16/04/1992 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vincenzo Sarnelli ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 20 luglio 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tri- bunale di Sulmona il 21 novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha rico- nosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione di cocaina, hashish e ma- rijuana, fatto, qualificato come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 27 marzo 2019, in conseguenza condannan- dolo, con la recidiva qualificata, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato la sanzione, riducendola; con conferma nel resto.
2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, che sarebbe radicalmente mancante, in relazione alla omessa riqualificazione del fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero - si assume - le condizioni.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, al di là dell'apparente richiamo alla categoria della violazione di legge, esso è costruito in fatto. Inoltre, l'impugnazione risulta essere meramente reiterativa della doglianza già svolta nell'impugnazione di merito, doglianze che è stata confutata con moti- vazione adeguata, non incongrua e non illogica, da parte della Corte territoriale alle pp. 4-5 della decisione, con la quale il ricorso omette il doveroso confronto, risultando, in definitiva, vistosamente aspecifico.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. ' Il Consigliere estensore DEIN CANCELLERIA Il Presidt t POSITATA Daniel Francesco Cia