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Ordinanza — n. 27503/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27503/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27503/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1.Ramassi Rachid ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Brescia il 30 novembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per avere cioè ceduto cocaina a più persone (fatti qualificati come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), dal 2015 al 2019, deducendo promiscuamente manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge. 2.Lamenta il ricorrente non avere il giudice adeguatamente giustificato la idoneità probatoria, nel senso della responsabilità dell'imputato, del riconoscimento effettuato dai pretesi acquirenti di droga. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27503/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti inutilizzabilità delle prove illecite consumo di canapa scemata imputabilità precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Brescia il 30 novembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per avere cioè ceduto cocaina a più persone (fatti qualificati come violazione del comma 5 dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Infine, non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMASSI RACHID nato a KHOURIBGA( MAROCCO) il 16/02/1973 avverso la sentenza del 30/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ramassi Rachid ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il G.u.p. del Tribunale di Brescia il 30 novembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per avere cioè ceduto cocaina a più persone (fatti qualificati come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), dal 2015 al 2019, deducendo promiscuamente manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge. 2.Lamenta il ricorrente non avere il giudice adeguatamente giustificato la idoneità probatoria, nel senso della responsabilità dell'imputato, del riconoscimento effettuato dai pretesi acquirenti di droga. 3.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato, anche nella qualificata composizione a Sezioni Unite (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270), che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla generica ed assertiva impugnazione.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

5. Infine, non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Preside te Francesco /DEPOS /TATA i IN CANC-L' _FRIA