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Ordinanza — n. 27502/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed penalty application for drug possession due to insufficient challenge to reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27502/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the conviction for drug possession under an agreed penalty. The appellant argued for acquittal and criticized the lack of detailed reasoning, but the court found the lower court's summary reasoning sufficient to cover all required legal elements. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The reasoning requirement for an agreed penalty sentence is satisfied if the judge briefly confirms the existence of the agreement, correct legal qualification, and the balance of circumstances, without needing exhaustive detail if the appeal is generic.

Parole chiave

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agreed penalty application drug possession conviction insufficient reasoning inadmissible appeal summary judgment reasoning procedural dismissal court costs award sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
1.Saverio Scudellà ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Messina il 16 dicembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
309), il 28 ottobre 2020, deducendo violazione di legge, sotto due profili: per non avere adottato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Non ravvisandosi ex art. 616 cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 444 cod. proc. pen
1.Saverio Scudellà ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Messina il 16 dicembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309), il 28 ottobre 2020, deducendo violazione di legge, sotto due profili: per non avere adottato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e per non avere motivato in punto di trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUDELLA SAVERIO nato a MESSINA il 26/06/1987 avverso la sentenza del 16/12/2020 del GIP TRIBUNALE di MESSINA/il paA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Saverio Scudellà ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Messina il 16 dicembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. per avere detenuto a fine di cessione cocaina e crack (art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 28 ottobre 2020, deducendo violazione di legge, sotto due profili: per non avere adottato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e per non avere motivato in punto di trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla generica impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. ì .IDEPO IN SITATA Il Conslciliere estensore CANCELIERIAÌ Il Pre idente Da I 1 6 LUG 2021