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Ordinanza — n. 27501/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for illegal marijuana cultivation due to lack of new grounds and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27501/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Armando Giorntami's cassation appeal inadmissible regarding his conviction for illegal marijuana cultivation. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the crime under specific statutory conditions, but the Court found this complaint merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked novelty and sufficient motivation, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected in the judgment under review without presenting new elements or sufficient motivation to justify a different legal outcome.

Parole chiave

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illegal marijuana cultivation cassation appeal inadmissibility repetitive complaint lack of motivation DPR 309/1990 criminal procedure code court costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
del Tribunale di Spoleto l'il novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile, in concorso con altri, del reato di coltivazione illecita di mari- juana, fatto commesso dal 7 luglio al 12 agosto 2018 (art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 114 cod. pen.
309), riconosciute all'imputato le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 114 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Spoleto l'il novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile, in concorso con altri, del reato di coltivazione illecita di mari- juana, fatto commesso dal 7 luglio al 12 agosto 2018 (art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
art. 114 cod. pen
309), riconosciute all'imputato le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 114 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORNTAMI ARMANDO nato in Albania il 03/07/1992 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Armando Giorntami ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sen- tenza con la quale la Corte di appello di Perugia il 12 giugno 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Spoleto l'il novembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile, in concorso con altri, del reato di coltivazione illecita di mari- juana, fatto commesso dal 7 luglio al 12 agosto 2018 (art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), riconosciute all'imputato le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 114 cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione alla omessa riqualifica- zione del fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero - si assume, anche richiamata al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente - le condizioni.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. L'impugnazione risulta essere, infatti, meramente reiterativa della doglianza già svolta nell'impugnazione di merito, doglianza che è stata confutata con moti- vazione adeguata, non incongrua e non illogica, da parte della Corte territoriale alle pp. 11-12 della decisione impugnata, ove si evidenziano sia la quantità di sostanza sia le modalità organizzate della coltivazione, elementi con cui il ricorso omette il doveroso confronto, risultando, in definitiva, vistosamente aspecifico.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigli re estensore Il Pres nte Daniel . Ec p A Nocse nvie Rri AA i rances ria Cia nnpi L I 1 6 LUG