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Ordinanza — n. 27500/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to settlement agreement under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27500/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment was based on a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court failed to explicitly rule on dismissal despite the parties' agreement, citing constitutional and procedural violations. The court rejected this claim, noting that the settlement procedure inherently waives all appeal grounds except those regarding sentence determination, which were already addressed.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: When a settlement agreement is reached under Art. 599-bis c.p.p., waiving all appeal grounds except those concerning sentence determination, a cassation appeal challenging the judgment is inadmissible de plano without further examination of substantive merits.

Parole chiave

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settlement agreement Art. 599-bis c.p.p. inadmissible appeal waiver of grounds de plano inadmissibility Cassation procedure sentence determination traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 125, comma 3, c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHI GIORGIO nato a ROMA il 08/01/1963 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAaile udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Giorgio Longhi ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 4 novembre 2020, in parziale ri- forma della decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 21 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere cioè detenuto a fine di cessione 777 grammi netti di cocaina, fatto commesso il 30 giugno 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equiva- lenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece ha rideterminato, riducendola, la sanzione inflitta; con conferma nel resto.

2. li ricorrente lamenta promiscuamente violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, 129 e 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, senza tutta- via motivare circa la eventuale necessità di adozione di una sentenza di proscio- glimento dell'imputato. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. L'impugnazione è manifestamente infondata, ergo: inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello. 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Frances mpi DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 1 6 LUG