Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27499/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds in the original appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27499/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised regarding criminal responsibility and conditional suspension were not previously substantiated in the first-instance judgment. The appellant's arguments on sentencing and statutory exemptions were deemed generic repetitions of issues already addressed in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of violation of law are not specifically deduced in the judgment under appeal, and the appellant is not at fault for this omission.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds conditional suspension generic arguments procedural costs criminal responsibility non-punishability imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.
e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena costituiscono, a ben vedere, denunzia di violazione di legge non previamente de- dotte nell'impugnazione di merito, sicché deve necessariamente trovare applica- zione l'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. 3.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 131-bis cod. pen
I motivi con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, l'eventuale applicazione nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE CIRA nato a MADDALONI il 04/05/1998 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Cira Migliore ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli il 4 novembre 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputata, con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord il 10 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di marijuana e di hashish, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso 1'8 aprile 2019, in conseguenza condannandola, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha ride- terminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

2. La ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto più profili: circa l'an della responsabilità dell'imputata, responsabilità che non sarebbe adeguata- mente provata; quanto alla eventuale applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; con riferimento alla scelta del trattamento sanzionatorio; infine, in re- lazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1. I motivi con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, l'eventuale applicazione nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena costituiscono, a ben vedere, denunzia di violazione di legge non previamente de- dotte nell'impugnazione di merito, sicché deve necessariamente trovare applica- zione l'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. 3.2. Quanto alle residue doglianze - relative al trattamento sanzionatorio (cir- costanze attenuanti e pena) - esse risultano, in realtà, costruite in fatto e mera- mente reiterative delle censure che sono state già adeguatamente affrontate alla p. 3 della sentenza impugnata, con la quale è omesso il doveroso confronto: il ricorso risulta, in ultima analisi, aspecifico.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presid t • Daniele Cnci Frances . gampi DEPOS