Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and absence of procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already adequately addressed by the lower courts without providing new specific grounds. The appellant argued for annulment based on a lack of sufficient evidence regarding his responsibility for the drug offense, but the court found the appeal aspecific and non-critical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for the alleged error, merely reproducing arguments already examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRITELLI MAURIZIO nato a ROMA il 24/05/1961 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Maurizio Biritelli ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 17 settembre 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia 1'11 aprile 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha ri- conosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio di ha- shish, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ot- tobre 1990, n. 309, commesso il 24 novembre 2017, in conseguenza condannan- dolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, ope- rata la riduzione per il rito, alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente difetto di motivazione e violazione di legge (individuata nella violazione delle regole che presiedono il corretto iter del procedimento probatorio), non esi- stendo adeguata prova, connotata da requisiti di gravità, precisione e concor- danza, della responsabilità dell'imputato. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza è meramente riproduttiva di profilo di censura già adeguata- mente vagliato e disatteso dai giudici di merito (pagina unica), con affermazione sintetica ma non inadeguata né illogica con la quale, a ben vedere, il ricorso non si confronta, risultando l'impugnazione, in definitiva, non scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: donde la aspecificità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Cons gliere estensore ,DE IN POSITATA Il Presidente Da C CANCELLERI rance ria Ciampi 16 LUG