Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise nullity in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Paolo Sechi was declared inadmissible by the Court of Cassation. The appellant argued that the lower court's conviction for driving under the influence was invalid because the blood alcohol test lacked prior consent. The court rejected this claim, noting the defect was a relative nullity that was not raised during the first instance trial but only introduced late in the appeal. Consequently, the appeal was deemed specific and unfounded, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 d.lgs. 30/04/1992 n. 285; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specifically analyze the grounds of the contested decision, particularly when a relative nullity was not raised in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECHI PAOLO nato a SASSARI il 22/01/1974 avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Paolo Sechi ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 20 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Sassari il 31 marzo 2017 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 6 giugno 2015, in conseguenza condannandolo, con le circo- stanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente difetto di motivazione e violazione di legge (art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285) per non essere stata l'analisi del tasso alcolemico preceduta dalla richiesta di consenso dell'interessato, con conseguente inutilizzabilità del risultato. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza è meramente riproduttiva di profilo di censura già adeguata- mente vagliato e disatteso dai giudici di merito, che hanno evidenziato (ultima pagina) essersi in presenza di una nullità relativa non eccepita nel giudizio di primo grado, ma solo - e tardivamente - in appello. Si tratta di affermazione con la quale il ricorso non si confronta, risultando l'impugnazione, in definitiva, non scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: donde la aspecificità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presk ente Daniel nci bEPOSITATA rances aria Ciampi IN CANCELLERIA i 1 6 L