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Ordinanza — n. 27496/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of personal signature and vague content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27496/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Farchi Zaroual inadmissible without formalities. The appellant submitted a single-signed petition after the 2017 law abolished personal appeals, and the document failed to specifically address the lower court's reasoning regarding sentencing and personal use defenses. Consequently, the court rejected the challenge and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be personally signed and specifically motivated; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement vague petition content procedural costs award Corte di Cassazione imputazione per reati di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARCHI ZAROUAL nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Farchi Zaroual ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con la quale la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento il 24 settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Bolzano il 7 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 24 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con la circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, deducendo omissione di pronunzia sotto due profili: per non avere la Corte di merito ricondotto il reato all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; e per non avere ricondotto il fatto al caso - non punibile - della detenzione per uso personale. 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1.

Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato, pervenuto in Cancelleria il 13 novembre 2020, cioè dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come noto, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. 2.2. In ogni caso, il ricorso è, all'evidenza, contenutisticamente vaghissimo, meramente assertivo ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata, che alle pp. 2-3 invece affronta, con motivazione che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, i due temi della riconducibilità o meno del fatto all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'uso personale, escludendo entrambe le prospettazioni della difesa.

3. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente DanCenci Frances ar Ciampi ia DEPOSITATA IN CANCELLERIA i i 16 LUG