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Ordinanza — n. 27495/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27495/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27495/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI YOUSSEF nato il 10/07/1999 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Ayari Youssef ricorre, tramite difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 25 giugno 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 19 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di detenzione a fine di cessione e di cessione di hashish, fatto, quali- ficato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 9 settembre 2019, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27495/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) che mancano - e non sono stati introdotti dalla difesa - elementi positivi tali da far ritenere che l'imputato per il futuro si asterrà dal reiterare condotte criminose (p. 7). L'impugnazione, in definitiva, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: donde la aspeci- ficità del ricorso.4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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attenuazione della pena esenzione dalla pena traffico aggravato di stupefacenti aggravamento della pena abbandono del procedimento penale scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
a) la omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 133 cod. pen
b) che la pena è prossima al minimo edittale, in linea con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., del tutto adeguata alle concrete circostanze emerse (p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI YOUSSEF nato il 10/07/1999 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ayari Youssef ricorre, tramite difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 25 giugno 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 19 settembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di detenzione a fine di cessione e di cessione di hashish, fatto, quali- ficato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 9 settembre 2019, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta difetto di motivazione, sotto i seguenti profili:

a) la omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

b) la eccessività del trattamento sanzionatorio, non essendo giustificato, ad avviso del ricorrente, il perché della scelta della pena né il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

c) e la mancata applicazione della sospensione condizionale della sanzione inflitta. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Tutte le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e con argomenta- zioni logiche (che si rinvengono alle pp. 3-7), dai giudici di merito, che hanno evidenziato in particolare:

a) le modalità della condotta, i precedenti e la pessima condotta processuale dell'imputato, che è giunto ad accusare del reato un innocente (pp. 6-7):

b) che la pena è prossima al minimo edittale, in linea con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., del tutto adeguata alle concrete circostanze emerse (p. 7);

c) che mancano - e non sono stati introdotti dalla difesa - elementi positivi tali da far ritenere che l'imputato per il futuro si asterrà dal reiterare condotte criminose (p. 7). L'impugnazione, in definitiva, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: donde la aspeci- ficità del ricorso.4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consig iere estensore Il Presid nte Da el Crrs Francesc ampi D i IN EPOSITATA CANCELLERIA i 1 6