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Ordinanza — n. 27494/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27494/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERICO MIRKO nato a MANDURIA il 14/01/1991 LECC avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLOhSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Mirko Merico ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce il 20 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto il 20 dicembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di detenzione di mari- juana e di hashish, fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 9 aprile 2019, in conseguenza con- dannandolo, senza attenuanti, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) che mancano - e non sono stati introdotti dalla difesa - elementi positivi che giustifichino le attenuanti generiche. L'impugnazione, in definitiva, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: donde la aspeci- ficità del ricorso.4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa reato di poca entità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERICO MIRKO nato a MANDURIA il 14/01/1991 LECC avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLOhSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Mirko Merico ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce il 20 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto il 20 dicembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di detenzione di mari- juana e di hashish, fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 9 aprile 2019, in conseguenza con- dannandolo, senza attenuanti, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta difetto di motivazione, sotto i seguenti profili:

a) l'affermazione di responsabilità dell'imputato, essendo la modesta quantità di droga rinvenuta destinata esclusivamente al consumo personale;

b) la eccessività del trattamento sanzionatorio, non essendo giustificato, ad avviso del ricorrente, il perché della scelta della pena;

c) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo la motivazione al riguardo illogica ed avendo i giudici di merito trascurato la di- stanza nel tempo dell'unico recedente dell'imputato. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Tutte le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e con argomenta- zioni logiche (che si rinvengono alle pp. 3-5), dai giudici di merito, che hanno evidenziato:

a) che l'imputato aveva con sé materiali per la lavorazione ed il confeziona- mento della droga e consistenti somme di denaro di cui non ha saputo fornire idonea giustificazione;

b) che la pena è prossima al minimo edittale ed in linea con i parametri di cui all'art. 133 cod. per";

c) che mancano - e non sono stati introdotti dalla difesa - elementi positivi che giustifichino le attenuanti generiche. L'impugnazione, in definitiva, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata: donde la aspeci- ficità del ricorso.4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presi nte Danle France Ciampi .DEPOSITATA