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Ordinanza — n. 27493/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and absence of fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27493/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Abisso's appeal against the reduced sentence inadmissible. The appellant argued for excessive punishment and the non-application of mitigating circumstances, but the court found these complaints merely reproduced previously rejected arguments without critical analysis. Consequently, the appeal was rejected as lacking the necessary specificity required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the grounds of the lower court's decision, rendering it specific, and if no fault is found in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds absence of fault mitigating circumstances excessive punishment abuso di sostanze abuso sessuale tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABISSO VINCENZO nato a CASERTA il 24/09/1976 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Vincenzo Abisso ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 25 giugno 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord il 19 dicembre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile, in concorso con altri, di detenzione e cessione di eroina e cocaina e di resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi il 16 settembre 2019, in conse- guenza condannandolo, con la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, per quanto qui rileva, ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e difetto di motivazione, sotto i seguenti profili:

a) la eccessività del trattamento sanzionatorio;

b) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Entrambe le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e con argo- mentazioni logiche (che si rinvengono alle pp. 6-7), dai giudici di merito. L'impugnazione non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomen- tazioni poste alla base della decisione impugnata: donde la aspecificità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Cons Ii .% estensore il dID EPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA Dani le