Cassation appeal dismissed for late filing and lack of specific grounds regarding the trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory deadline and contained only generic criticisms of the lower court's reasoning. The appellant argued the trial judgment was illogical and insufficiently motivated regarding the evidence, but the court found these assertions too vague to merit review. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for filing the appeal or if it is manifestly unfounded due to a lack of specific grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARULLO LUCA TOMMASO nato a CROTONE il 04/03/1980 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO Lo a vv so_all—Edi udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Luca Tommaso Marullo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 21 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dalla difesa, con cui il Tribunale di Crotone il 19 ottobre 2017, all'esito del dibattimento, ha dichiarato l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 14 ottobre 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, deducendo vizio di motivazione: l'apparato giustificativo, secondo il ricorrente, sarebbe manifestamente illogico, incompleto, inadeguato, ingannevole, censurabile «sotto il profilo della consequenzialità tra esame dei magri elementi probatori e valutazioni della colpevolezza» (così l'impugnazione). 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1.
In primo luogo, il ricorso è stato presentato fuori termine (sentenza del 21 luglio 2021 con termine di novanta giorni - rispettato - per il deposito della motivazione, scadente il 19 ottobre 2020; quarantacinque giorni per impugnare e cioè sino al 2 dicembre 2020; ricorso proposto il 14 dicembre 2020. 2.2. In ogni caso, nel merito il ricorso è manifestamente infondato poiché si limita ad affidare la censura, pur in presenza di una doppia conforme di condanna, a generiche asserzioni con le quali lamenta - ma del tutto aspecificamente - la logicità e la coerenza del tessuto motivazionale.
3. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).
4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il ConslaJ1re estensore DEPOSITATA I N Il Presi ente Da iele enci i 16 LUG 2021 I CANCELLERIA rancesco iampi