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Ordinanza — n. 27491/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27491/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27491/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e di favoreggiamento (capo n. 2), entrambi contestati come commessi tra novembre 2019 e febbraio 2020, deducendo violazione di legge, sotto il profilo della mancata riqualificazione del reato di cui al n. 1 in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990„ in considerazione della - ritenuta - modesta entità delle cessioni di stupefacente e delle modalità - che si assume essere non gravi - di commissione dei fatti. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Manuel Bonfilio ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Monza il 9 novembre 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n.

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti trasferimento di azioni confisca di valori patrimoniali donazione manuale cattiva gestione rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Monza il 9 novembre 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFILIO MANUEL nato a MILANO il 13/02/1992 avverso la sentenza del 09/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Manuel Bonfilio ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Monza il 9 novembre 2020 ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n.

1) e di favoreggiamento (capo n. 2), entrambi contestati come commessi tra novembre 2019 e febbraio 2020, deducendo violazione di legge, sotto il profilo della mancata riqualificazione del reato di cui al n. 1 in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990„ in considerazione della - ritenuta - modesta entità delle cessioni di stupefacente e delle modalità - che si assume essere non gravi - di commissione dei fatti. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata. Quanto specificamente al tema, posto dalla difesa, della qualificazione giuridica del fatto, osserva il Collegio come occorre dare continuità al principio secondo il quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (così Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG in proc.

Paolino Michele, Rv. 281116; nello stesso senso v. già, tra le numerose altre nello stesso senso, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari Valentino, Rv. 279842; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).

3. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigli e stensore Pre ente Il Daniel en I •DEPOSITATA a ncesc rCiampi ia IN