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Ordinanza — n. 27490/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27490/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27490/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHIERI DANIELE nato a PERUGIA il 06/01/1997 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Daniele Cocchieri ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 25 settembre 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Firenze il 18 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 7 maggio 2016, in con- seguenza condannandolo alla pena di giustizia, per quanto in questa sede rileva, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto i seguenti profili: la mancata verifica circa l'esatto funzionamento e circa la corretta revisione dell'apparecchio adoperato dalla polizia giudiziaria per la verifica del tasso alcole- mico, sottolineandosi che l'onere della prova è in capo al P.M., non già alla difesa; e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., norma che sarebbe stata introdotta, ad avviso del ricorrente, «nelle more del procedimento» (così alla p. 2 del ricorso) e di cui occorrerebbe fare ap- plicazione nel caso di specie. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata traffico di cocaina infrazione alle norme della circolazione reati qualificati contro gli stupefacenti altri reati guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Né sfugge al Collegio che l'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCHIERI DANIELE nato a PERUGIA il 06/01/1997 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Daniele Cocchieri ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 25 settembre 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Firenze il 18 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 7 maggio 2016, in con- seguenza condannandolo alla pena di giustizia, per quanto in questa sede rileva, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato, riducendola, la pena.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto i seguenti profili: la mancata verifica circa l'esatto funzionamento e circa la corretta revisione dell'apparecchio adoperato dalla polizia giudiziaria per la verifica del tasso alcole- mico, sottolineandosi che l'onere della prova è in capo al P.M., non già alla difesa; e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., norma che sarebbe stata introdotta, ad avviso del ricorrente, «nelle more del procedimento» (così alla p. 2 del ricorso) e di cui occorrerebbe fare ap- plicazione nel caso di specie. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per i seguenti motivi. La prima doglianza è del tutto aspecifica, limitandosi ad alcune generiche af- fermazioni di principio, non calate, tuttavia, nella concreta vicenda. Trascura, in particolare, che alla p. 4 della sentenza impugnata si legge che il teste di polizia giudiziaria ha riferito che l'apparecchio era regolarmente revisionato e che la ve- rifica era valida sino al luglio del 2016 (il fatto storico è del maggio 2016). Con il secondo motivo, in palese violazione dell'art. 606, comma 3, ultima pen., cod. pen., si lamenta una violazione di legge che non è stata previamente dedotta in appello, come invece avrebbe potuto e dovuto fare la parte.

Né sfugge al Collegio che l'art. 131-bis cod. pen. non è stato introdotto "nelle more de/procedimento" ma con d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, recante "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", che è in vigore dal 2 aprile 2015, cioè prima della commissione del fatto, che risale al 7 maggio 2016: in conseguenza, la difesa avrebbe potuto invocare l'applicazione della causa di non punibilità sin dalla fase delle indagini preliminari. '')/ 4.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consi liere estensore Il Presidnte Dani enci Francesco r« Ciampi DEPOSIT