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Ordinanza — n. 27489/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27489/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27489/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YMERI XHULIANA nato il 14/01/1992 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Ymeri Xhuliana ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Genova il 4 giugno 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Genova il 6 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cessione di cocaina descritto al capo n. 23 dell'editto, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 3 maggio 2012, in conse- guenza condannandola alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27489/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribu- nale di Genova il 6 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cessione di cocaina descritto al capo n. 23 dell'editto, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 3 maggio 2012, in conse- guenza condannandola alla pena di giustizia.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti abuso di sostanze sospensione di pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YMERI XHULIANA nato il 14/01/1992 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ymeri Xhuliana ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Genova il 4 giugno 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il G.i.p. del Tribu- nale di Genova il 6 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cessione di cocaina descritto al capo n. 23 dell'editto, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato come commesso il 3 maggio 2012, in conse- guenza condannandola alla pena di giustizia.

2. La ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta difetto di motivazione (i primi due motivi) e violazione di legge (il terzo). 2.1. In particolare, con il primo motivo censura la mancata assoluzione dell'imputata dall'accusa mossa, anche sotto il profilo della dedotta insufficienza o contraddittorietà della prova. 2.2. Con l'ulteriore motivo si duole del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, in ragione della mancata applicazione del minimo della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nel massimo. 2.3. Denunzia, infine, violazione dì legge, per non avere i giudici di merito accertato l'avvenuta prescrizione dell'illecito, che risale - si sottolinea - all'anno 2012. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Tutte le doglianze risultano meramente reiterative delle censure che sono state già adeguatamente affrontate alla p. 5 della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette il doveroso confronto: il ricorso risulta, in ultima analisi, aspecifico. In particolare: in riferimento al quia dell'affermazione di responsabilità, vi è adeguata motivazione, incentrata sul contenuto, stimato gravemente indiziante da parte dei giudici di merito, delle intercettazioni telefoniche; la scelta del tratta- mento sanzionatorio è assistita da sufficiente e non illogica motivazione; e si spiega anche che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso per più di venti mesi, dal 1° aprile 2016 al 22 dicembre 2018.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniel enci Francesco 1f1ria Ciampi .DEPOSITATA IN C