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Ordinanza — n. 27488/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27488/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27488/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VICARIO MIRKO nato a TORINO il 31/08/1987 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Mirko Del Vicario ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torinol'll settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ivrea il 12 giugno 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti (violazione, rispettivamente, dell'art. 186 e dell'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 16 aprile 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l'au- mento ex art. 81 cod. pen., alla pena di giustizia; con sospensione della patente di guida per due anni.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27488/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186 e dell'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 16 aprile 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l'au- mento ex art. 81 cod. pen., alla pena di giustizia; con sospensione della patente di guida per due anni.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti sanzione per violazione stradale divieto di condurre contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
285), fatti commessi il 16 aprile 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l'au- mento ex art. 81 cod. pen., alla pena di giustizia; con sospensione della patente di guida per due anni.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VICARIO MIRKO nato a TORINO il 31/08/1987 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Mirko Del Vicario ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torinol'll settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ivrea il 12 giugno 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti (violazione, rispettivamente, dell'art. 186 e dell'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 16 aprile 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l'au- mento ex art. 81 cod. pen., alla pena di giustizia; con sospensione della patente di guida per due anni.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto i seguenti profili: il mancato contenimento del quantum di pena applicata in misura più mite, per effetto di un aumento - che si giudica eccessivamente severo - per la ricono- sciuta continuazione; e la durata, che si stima eccessiva ed ingiusta, della sospensione della patente di guida. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per i seguenti motivi. Le doglianze sono meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motivazione, moti- vazione che si rinviene all'ultima pagina della sentenza di appello, con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta in alcun modo. Ulteriore indica della vistosa aspecificità dell'impugnazione sta nella reitera- zione della tesi della pretesa eccessività della durata della sospensione della pa- tente, avendo la Corte territoriale spiegato che la misura è stata applicata nel minimo di legge.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigi er estensore Il Presidente Danie Cnck Francesc 11aria Ciamp