Ordinanza — n. 27487/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALLA nato il 16/02/1999 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Fall Alla ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 10 gennaio 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 28 gennaio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di due vio- lazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, entrambe in data 11 giugno 2018, in conseguenza condannandolo, con l'aumento per la continua- zione e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ritenuti i fatti costituire un unico reato, ha rideterminato, riducendola, la sanzione, con conferma nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, entrambe in data 11 giugno 2018, in conseguenza condannandolo, con l'aumento per la continua- zione e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ritenuti i fatti costituire un unico reato, ha rideterminato, riducendola, la sanzione, con conferma nel resto.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALLA nato il 16/02/1999 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fall Alla ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 10 gennaio 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 28 gennaio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di due vio- lazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, entrambe in data 11 giugno 2018, in conseguenza condannandolo, con l'aumento per la continua- zione e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ritenuti i fatti costituire un unico reato, ha rideterminato, riducendola, la sanzione, con conferma nel resto.
2. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo del mancato contenimento del quantum di pena applicata in misura più prossima al minimo edittale, apparendo alla difesa la sanzione troppo severa.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, infatti, è meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione, motivazione che si rinviene all'ultima pagina della sentenza di appello, con la quale in realtà il ricorrente non si confronta: donde la aspecificità dell'impugnazione.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consi lie e estensore Il Presidente Dani enci ,DE Frances mpi 11N POSITATA CANCELLERIA