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Ordinanza — n. 27486/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27486/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27486/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Scarpat Alex ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, ap- pellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Pordenone il 23 gennaio 2019 ha rico- nosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 19 giugno 2017, in conseguenza con- dannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 19 giugno 2017, in conseguenza con- dannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.

Parole chiave

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dipendenza da alcol reato grave di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata imposta sulle bevande sanzione penale abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPAT ALEX nato a PORDENONE il 04/06/1987 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Scarpat Alex ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, ap- pellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Pordenone il 23 gennaio 2019 ha rico- nosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 19 giugno 2017, in conseguenza con- dannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente viola- zione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del mancato contenimento del quantum di pena applicata, pena che appare alla difesa troppo severa.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze sono meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motiva- zione, motivazione che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza di appello e con la quale il ricorrente non si confronta: donde la aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consiglere estensore Danie IN DEPOSITATA CANCELLERIA FraIinPceress: nte ampi