Ordinanza — n. 27486/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAScarpat Alex ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, ap- pellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Pordenone il 23 gennaio 2019 ha rico- nosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 19 giugno 2017, in conseguenza con- dannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 19 giugno 2017, in conseguenza con- dannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPAT ALEX nato a PORDENONE il 04/06/1987 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Scarpat Alex ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 15 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, ap- pellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Pordenone il 23 gennaio 2019 ha rico- nosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 19 giugno 2017, in conseguenza con- dannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente viola- zione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del mancato contenimento del quantum di pena applicata, pena che appare alla difesa troppo severa.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze sono meramente reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motiva- zione, motivazione che si rinviene alle pp. 2-3 della sentenza di appello e con la quale il ricorrente non si confronta: donde la aspecificità dell'impugnazione.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consiglere estensore Danie IN DEPOSITATA CANCELLERIA FraIinPceress: nte ampi