Ordinanza — n. 27485/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADavide Scalini ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 22 giugno 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ancona il 27 novem- bre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto com- messo il 10 novembre 2015, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia, con sospensione della patente, invece ha ridotto la durata della sospensione della patente; con conferma nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27485/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto com- messo il 10 novembre 2015, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia, con sospensione della patente, invece ha ridotto la durata della sospensione della patente; con conferma nel resto.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALINI DAVIDE nato a JESI il 21/01/1988 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Davide Scalini ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 22 giugno 2020, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ancona il 27 novem- bre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto com- messo il 10 novembre 2015, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia, con sospensione della patente, invece ha ridotto la durata della sospensione della patente; con conferma nel resto.
2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente viola- zione di legge e difetto di motivazione, sotto il profilo della giustificazione della conferma della condanna e della scelta del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze sono mera- mente assertive e reiterative di temi già posti nell'atto di appello e già affrontati e risolti, con adeguata, congrua e non illogica motivazione, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presid nte Daniel DEPOSITATA ancesco Ciam IN CANCELLERIA 11.1.