Ordinanza — n. 27484/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Giacalone ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 ottobre 2020 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribu- nale di Marsala il 9 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente attestato di avere percepito nell'anno 2011 un reddito infe- riore a quello reale, fatto commesso il 13 giugno 2013 ed aggravato dall'avere conseguito il beneficio, in conseguenza condannandolo, senza circostanze atte- nuanti, alla pena stimata di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente attestato di avere percepito nell'anno 2011 un reddito infe- riore a quello reale, fatto commesso il 13 giugno 2013 ed aggravato dall'avere conseguito il beneficio, in conseguenza condannandolo, senza circostanze atte- nuanti, alla pena stimata di giustizia.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACALONE FRANCESCO nato a MAZARA DEL VALLO il 07/11/1960 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Giacalone ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 ottobre 2020 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribu- nale di Marsala il 9 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere falsamente attestato di avere percepito nell'anno 2011 un reddito infe- riore a quello reale, fatto commesso il 13 giugno 2013 ed aggravato dall'avere conseguito il beneficio, in conseguenza condannandolo, senza circostanze atte- nuanti, alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente vio- lazione di legge (rispettivamente, dell'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo, denunzia avere i giudici di merito trascurato che dagli atti non emergerebbe piena prova circa la conoscenza da parte dell'imputato del maggior reddito percepito dal nucleo familiare. 2.2. Si duole ulteriormente della mancata concessione delle attenuanti gene- riche, atteso il comportamento processuale, definito ottimo, dell'imputato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze sono assertive e meramente reiterative di temi già po- sti nell'atto di appello e già tutti affrontati e risolti - con adeguata, congrua e non illogica motivazione (pp. 2-3 della sentenza impugnata), motivazione con la quale il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Co li re estensore \ r DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA Da iel