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Ordinanza — n. 27483/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to meet procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27483/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were merely reiterative of arguments already fully addressed in the appellate judgment. The appellant complained about evidentiary gaps regarding his presence at the scene and the suspension of his driver's license, but the court found these points had been conclusively resolved in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected as lacking novelty, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of those already decided in the judgment under review, lacking any new elements or specific focus.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterative grounds lack of novelty procedural requirements appellate judgment review delitto di fuga omissione di soccorso incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 81 cod. pen
285, fatto commesso il 5 novembre 2014, in conseguenza condannan- dolo, con l'aumento ex art. 81 cod. pen., alla pena stimata di giustizia, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di due anni.
art. 586 cod. proc. pen
189, commi 6 e 7, del codice della strada, oltre che dell'art. 586 cod. proc. pen., e difetto di motivazione, sotto il profilo della omissione di pronunzia quanto alla richiesta della difesa di contenimento della durata della sospensione della patente.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRACI BENIAMINO DANIELE nato a ROMA il 21/07/1955 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Beniamino Daniele Iraci ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassa- zione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 7 ottobre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tri- bunale di Monza il 1° marzo 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 5 novembre 2014, in conseguenza condannan- dolo, con l'aumento ex art. 81 cod. pen., alla pena stimata di giustizia, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di due anni.

2. Il ricorrente si affida a tre motivi, con cui lamenta promiscuamente viola- zione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo, denunzia inosservanza degli artt. 186, commi 6 e 7, del d. Igs. n. 285 del 1992, 192 e 546 cod. proc. pen e contraddittorietà, man- canza ed illogicità della motivazione. Richiamati i motivi di appello, si ritiene non potersi dire essere emersa come certa la presenza dell'imputato sul luogo ed al momento dei fatti, non essendo univoche al riguardo le dichiarazioni dei testimoni escussi. Peraltro, la Corte di merito non avrebbe accertato quanto tempo occorre per raggiungere il luogo dell'incidente partendo dal luogo in cui lavora Beniamino Daniele Iraci.

Ancora: la circostanza che l'imputato fosse solito percorrere la stessa strada sarebbe una mera illazione, non suffragata da prove. Si rammenta, poi, che dai filmati delle telecamere non è emerso il passaggio, quel giorno, dell'auto dell'imputato. Infine, si sottolinea che non è legittimo trarre conseguenze contra reum dalla mancata introduzione da parte della difesa di una versione alternativa, gravando - si ram- menta - l'onere della prova sul Pubblico Ministero. 2.2. Si duole ulteriormente della ritenuta violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada e, nel contempo, di contraddittorietà, mancanza ed illo- gicità della motivazione, sotto il profilo della mancata dimostrazione che l'impu- tato, proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente, ne fosse anche l'utilizzatore quel giorno.

In ogni caso, il teste Giulio Tassinari ha dichiarato avere visto l'auto fermarsi, sicché sarebbe da escludersi il reato di "fuga". Mancherebbe la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato, poiché, essendo l'urto avvenuto a bassa velocità, come riferito dalla stessa persona offesa, non può dirsi che l'imputato si fosse rappresentato di avere cagionato lesioni. E, ove la S.C. annulli senza rinvio la condanna per violazione del comma 7 dell'art. 186 del codice della strada, si chiede che venga devoluta al giudice del merito la questione della pena sospesa, che è stata richiesta nell'appello. 2.3.

Anche con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada, oltre che dell'art. 586 cod. proc. pen., e difetto di motivazione, sotto il profilo della omissione di pronunzia quanto alla richiesta della difesa di contenimento della durata della sospensione della patente. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Le doglianze sub nn. 1 e 2 sono, oltre che costruite in fatto, meramente rei- terative di temi già posti nell'atto di appello e già tutti affrontati e risolti - con adeguata, congrua e non illogica motivazione - nella sentenza impugnata, alle pp. 4-9. L'ultimo motivo non risulta essere stato posto con l'appello e in ogni caso, appare aspecifico.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dae Cenci Frances aria Ciam