Ordinanza — n. 27482/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAngelo Galluccio ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria I'll luglio 2017 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palmi il 2 febbraio 2015 ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, condizionalmente so- spesa, oltre alla sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 24 Cost, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 157 cod. pen, art. 168-bis cod. pen, art. 601 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27482/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo censura la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., quanto alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.4. Mediante il quarto motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione quanto alla mancata indicazione in sentenza dei cri- teri per la commisurazione della pena irrogata con riferimento alla sanzione ac- cessoria della sospensione della patente di guida. 2.5. L'ultimo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 157 cod. pen. in riferimento alla mancata pronuncia della estinzione del reato per effetto del de- corso termine prescrizionale, che sarebbe maturato il 29 novembre 2016.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO ANGELO nato a POLISTENA il 21/06/1992 avverso la sentenza del 11/07/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Angelo Galluccio ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria I'll luglio 2017 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palmi il 2 febbraio 2015 ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 187 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, condizionalmente so- spesa, oltre alla sospensione della patente di guida.
2. Il ricorrente si affida a cinque motivi, con cui lamenta violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il secondo ed il quarto). 2.1. Sotto il primo profilo, denunzia inosservanza degli artt. 24 Cost., 2, comma 4, e 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. con riferimento alla man- cata concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'im- putato. Si domanda di sollevare questione di legittimità costituzionale. 2.2. Si duole, poi, della ritenuta violazione degli artt.125, comma 3, 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta equivocità del dato probatorio relativo alle condizioni fisiche dell'imputato al mo- mento dell'accertamento, che non avevano destato sospetto negli agenti. 2.3.
Con il terzo motivo censura la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., quanto alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.4. Mediante il quarto motivo lamenta erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e difetto di motivazione quanto alla mancata indicazione in sentenza dei cri- teri per la commisurazione della pena irrogata con riferimento alla sanzione ac- cessoria della sospensione della patente di guida. 2.5. L'ultimo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 157 cod. pen. in riferimento alla mancata pronuncia della estinzione del reato per effetto del de- corso termine prescrizionale, che sarebbe maturato il 29 novembre 2016.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo, esso è in contrasto con consolidata giurispru- denza di legittimità, di cui è espressione - anche - Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331, secondo cui «Nel giudizio di appello l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., attesa l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedi- mento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior" da riferirsi esclusivamente alle disposizioni che definiscono i reati e le pene)».
Né può aderirsi alla sollecitazione ad investire la Consulta, in quanto, come condivisibilmente affermato da Sez. 7, ord. n. 1025 del 14/12/2017, dep. 2018, Brentan, Rv. 272243, «È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui non contempla, in relazione al giudizio di appello, la possibilità per l'imputato che abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore dell'art. 168 bis - cod. pen., di avvalersi della sospensione del procedimento con messa alla prova, considerata l'intrinseca dimensione processuale dell'istituto in que- stione e l'ampia discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina tempo- rale di nuovi istituti processuali, con la conseguenza che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di legittimità costi- tuzionale». 3.2.
In relazione al secondo motivo, si osserva che esso è costruito in fatto. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia una violazione di legge che non risulta essere stata previamente dedotta in appello, sicché deve farsi applicazione dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. 3.4. Il quarto motivo ha ad oggetto il trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni di- fensive. 3.5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché lamenta pre- tesa violazione di legge che è palesemente smentita dagli atti processuali (corretto calcolo della prescrizione: 29 novembre 2012 + cinque anni = 29 novembre 2019; sentenza impugnata dell'Il luglio 2017; situazione impermeabile all'astratto cal- colo della prescrizione, poiché, non essendosi, in ragione della inammissibilità, in- staurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità: fondamentale principio risalente a Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le numerose Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di \(\- inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in di- spositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniel Fra