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Ordinanza — n. 47423/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47423/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA Letto il ricorso straordinario per errore di fatto presentato da Puce Giuseppe, nato il 25/11/1976 a Haltingen (Germania), avverso la sentenza n. 37733 del 28/09/2021 della Corte di cassazione, in cui si chiede, tra l'altro, la sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che, da un esame sommario degli atti, la domanda principale di correzione dell'errore di fatto appare sorretta dal fumus boni iuris, dal momento che non risulta sia stato dato avviso al difensore di fiducia di Giuseppe Puce, avvocato Maria Antonietta Cestra, dell'udienza del 28 settembre 2021 davanti alla II Sezione della Corte di cassazione, conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che per effetto di tale sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, in data 30 settembre 2021, ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione di Puce, allo stato non ancora eseguito; considerato che per la discussione del ricorso straordinario è stata fissata l'udienza del 13 gennaio 2021; ritenuto, pertanto, che ricorre l'eccezionale gravità e urgenza richiesta dalla legge per disporre la sospensione richiesta; acquisito il parere favorevole del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli; visto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47423/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 37733 del 28/09/2021 della Corte di cassazione, in cui si chiede, tra l'altro, la sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che, da un esame sommario degli atti, la domanda principale di correzione dell'errore di fatto appare sorretta dal fumus boni iuris, dal momento che non risulta sia stato dato avviso al difensore di fiducia di Giuseppe Puce, avvocato Maria Antonietta Cestra, dell'udienza del 28 settembre 2021 davanti alla II Sezione della Corte di cassazione, conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che per effetto di tale sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, in data 30 settembre 2021, ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione di Puce, allo stato non ancora eseguito; considerato che per la discussione del ricorso straordinario è stata fissata l'udienza del 13 gennaio 2021; ritenuto, pertanto, che ricorre l'eccezionale gravità e urgenza richiesta dalla legge per disporre la sospensione richiesta; acquisito il parere favorevole del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli; visto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene sospensione di pena procedimento penale pendente decreto penale di accusa carcerazione cautelativa pene e misure
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Testo completo

seguente: ORDINANZA Letto il ricorso straordinario per errore di fatto presentato da Puce Giuseppe, nato il 25/11/1976 a Haltingen (Germania), avverso la sentenza n. 37733 del 28/09/2021 della Corte di cassazione, in cui si chiede, tra l'altro, la sospensione degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; considerato che, da un esame sommario degli atti, la domanda principale di correzione dell'errore di fatto appare sorretta dal fumus boni iuris, dal momento che non risulta sia stato dato avviso al difensore di fiducia di Giuseppe Puce, avvocato Maria Antonietta Cestra, dell'udienza del 28 settembre 2021 davanti alla II Sezione della Corte di cassazione, conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ritenuto che per effetto di tale sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, in data 30 settembre 2021, ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione di Puce, allo stato non ancora eseguito; considerato che per la discussione del ricorso straordinario è stata fissata l'udienza del 13 gennaio 2021; ritenuto, pertanto, che ricorre l'eccezionale gravità e urgenza richiesta dalla legge per disporre la sospensione richiesta; acquisito il parere favorevole del Sostituto Procuratore generale, Felicetta Marinelli; visto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.

P. Q. M. Dispone la sospensione degli effetti derivanti dalla sentenza n. 37733 del 28/09/2021 della Corte di cassazione che ha determinato l'irrevocabilità della sentenza n. 792 del 05/07/2016 del G.u.p. del Tribunale di Mantova, confermata in data 19/09/2019 dalla Corte di appello di Brescia. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al difensore e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Roma, 29 dic