Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47416/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47416/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47416/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha disposto la consegna di Stefano Zamboni all'autorità giudiziaria tedesca, in forza di mandato di arresto europeo emesso il 15 ottobre 2021 dalla Procura Europea di Monaco Centro in relazione ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere ed evasione fiscale per fatti commessi nel periodo 2017 - 2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 25 Cost; Sentenza — n. 47416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: EDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla scelta della giurisdizione da parte della Procura europea; artt. 6 legge n. 69 del 2005 e 13, 25 e 27 Cost. in relazione all'art. 7 Conv. EDU per lacunosità e contraddittorietà degli elementi descrittivi del mandato d'arresto europeo) in relazione ad altrettanti profili di asserita illegittimità della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Successivamente alla proposizione dell'impugnazione, con atto del 6 dicembre 2021 trasmesso via PEC, personalmente sottoscritto e controfirmato dai suoi difensori, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
doppia punibilità procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento indagine su reati finanziari mandato d'arresto europeo doppia imposizione internazionale riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 25 Cost
7 Convenzione EDU per violazione del principio del ne bis in idem e mancato rilevamento degli estremi del rifiuto della consegna in pendenza di un procedimento penale in Italia per fatti in parte coincidenti con quelli oggetto del mandato europeo; artt. 25 Cost., 7 Conv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Zamboni Stefano, n. Milano 31/08/1981 avverso la sentenza n. 67/21 della Corte di appello di Milano del 12/11/2021 letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità per sopravvenuta rinuncia del ricorrente

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha disposto la consegna di Stefano Zamboni all'autorità giudiziaria tedesca, in forza di mandato di arresto europeo emesso il 15 ottobre 2021 dalla Procura Europea di Monaco Centro in relazione ai reati di partecipazione ad associazione a delinquere ed evasione fiscale per fatti commessi nel periodo 2017 - 2021.

2. Avverso la decisione Zamboni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di plurimi indici normativi (artt. 18-bis legge n. 69 del 2005 e 4 Prot. n. 7 Convenzione EDU per violazione del principio del ne bis in idem e mancato rilevamento degli estremi del rifiuto della consegna in pendenza di un procedimento penale in Italia per fatti in parte coincidenti con quelli oggetto del mandato europeo; artt. 25 Cost., 7 Conv. EDU , 49, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 2 e 18-bis legge n. 69 del 2005 in relazione all'applicazione retroattiva della legge penale tedesca derivante dalla sopravvenuta competenza per i fatti di reato contestati della Procura europea; artt. 6 Conv.

EDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla scelta della giurisdizione da parte della Procura europea; artt. 6 legge n. 69 del 2005 e 13, 25 e 27 Cost. in relazione all'art. 7 Conv. EDU per lacunosità e contraddittorietà degli elementi descrittivi del mandato d'arresto europeo) in relazione ad altrettanti profili di asserita illegittimità della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Successivamente alla proposizione dell'impugnazione, con atto del 6 dicembre 2021 trasmesso via PEC, personalmente sottoscritto e controfirmato dai suoi difensori, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

2. L'intervenuta rinuncia all'impugnazione comporta ai sensi dell'art. 591, lett.

d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005 Così deciso, il 2