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Sentenza — n. 47415/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47415/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47415/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha convalidato l'arresto di Sharifi Sandjani Raphael Sina ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., disponendo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere con riferimento al mandato di arresto internazionale n. 14270/19 emesso per il reato di truffa dalla Repubblica Federale del Messico.

Regesto Legislator

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art. 716 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47415/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge processuale per l'assenza delle condizioni indicate dall'art. 715, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non risultando agli atti la richiesta di arresto internazionale da parte dello Stato estero e in ogni caso difettando le necessarie informazioni sia riguardo alla specificazione della fattispecie di reato richiamata nei documenti presenti in atti, sia in merito all'indicazione delle pene e delle eventuali aggravanti previste nell'ordinamento dello Stato richiedente. Si lamenta, al riguardo, che nessun mandato di arresto è stato ricevuto, né vagliato dagli organi procedenti della Polizia giudiziaria.

Parole chiave

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confisca sotto sanzione internazionale indagine internazionale per truffa traffico internazionale di stupefacenti arresto in vista d'estradizione protezione internazionale arresto

Disposizioni normative citate

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art. 716 cod. proc. pen
278190), secondo cui, in tema di estradizione, l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria non richiede, ai sensi dell'art. 716 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sharifi Sandjani Raphael Sina, nato il 12/11/1987 a Lille (Francia) avverso la ordinanza del 08/11/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, Avv. Margareth Amitrano, in sostituzione dell'Avv. Alberto Rodi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha convalidato l'arresto di Sharifi Sandjani Raphael Sina ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., disponendo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere con riferimento al mandato di arresto internazionale n. 14270/19 emesso per il reato di truffa dalla Repubblica Federale del Messico.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge processuale per l'assenza delle condizioni indicate dall'art. 715, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non risultando agli atti la richiesta di arresto internazionale da parte dello Stato estero e in ogni caso difettando le necessarie informazioni sia riguardo alla specificazione della fattispecie di reato richiamata nei documenti presenti in atti, sia in merito all'indicazione delle pene e delle eventuali aggravanti previste nell'ordinamento dello Stato richiedente. Si lamenta, al riguardo, che nessun mandato di arresto è stato ricevuto, né vagliato dagli organi procedenti della Polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte distrettuale correttamente provveduto alla convalida dell'arresto sulla base del relativo mandato internazionale n. 14270/19, emesso dalle Autorità messicane a fini estradizionali e ritualmente comunicato alle Autorità procedenti dal Servizio Interpol del Ministero dell'Interno con nota del 6 novembre 2021. La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 44665 del 03/10/2019, Atamalibekov, Rv. 278190), secondo cui, in tema di estradizione, l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria non richiede, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., l'avvenuta proposizione della domanda di estradizione da parte dello Stato estero, essendo sufficiente l'inoltro della domanda di arresto provvisorio e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 715, comma 2, cod. proc. pen.

La segnalazione all'Interpol da parte dello Stato richiedente, infatti, costituisce di per sé una domanda volta all'adozione della misura precautelare, preordinata all'inoltro della domanda di estradizione. Al riguardo si è inoltre precisato che, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del Presidente della Corte di appello, non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall'autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per la convalida dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari (Sez. 6, n. 44149 del 12/11/2001, Zotaj, Rv. 220311;

Sez. 6, n. 46402 del 08/10/2019, Bangert, Rv. 277391).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 29/12/2021. Il Consigl. st nsore Il Presidente Mari i n Giorgio t1lbo lEPost