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Sentenza — n. 47243/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47243/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47243/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29/7/2021 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 12/7/2021, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47243/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva capacità di subire la carcerazione carcerazione cautelativa controllo periodico della detenzione misure sostitutive della carcerazione diritti del detenuto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aliotta Andrea, nato il 26/10/1991 a Caltanissetta avverso l'ordinanza del 29/07/2021 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota di replica del difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/7/2021 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato in sede di appello cautelare quella del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 12/7/2021, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Aliotta tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al pericolo di reiterazione criminosa. Il Tribunale non aveva dato conto della concretezza e dell'attualità del pericolo, non potendosi dare rilievo alla gravità del reato e neppure al curriculum criminale del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla mancata valutazione del tempo trascorso. Il Tribunale non aveva tenuto conto del tempo trascorso dai fatti, risalenti al settembre-dicembre 2019, e del conseguente affievolimento delle esigenze cautela ri. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art 275, comma 3, cod. proc. pen, e vizio di motivazione in relazione alla concreta valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura, a fronte di misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e risultano nel loro complesso inammissibili.

2. Contrariamente a quanto difensivamente dedotto, il Tribunale, anche richiamando l'ordinanza genetica, ha sottolineato che gli elementi valutabili a carico del ricorrente erano tali da connotare il coinvolgimento continuativo del predetto in condotte di acquisizione di stupefacenti a fini di spaccio, suffragato da stabili contatti con i fornitori e da inequivoci riferimenti alla necessità di soddisfare le esigenze di propri clienti. Pur essendosi fatto riferimento a contatti e condotte risalenti alla seconda metà del 2019, nondimeno il Tribunale ha dato conto della circostanza che la natura di quel coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, correlato ad un curriculum criminale di rilievo, anche in materia di stupefacenti, e il fatto che il ricorrente non fosse stato distolto dal mantenere analoghi collegamenti con l'ambiente dei fornitori e acquirenti neppure dalla sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, valeva a dimostrare che il predetto era dedito stabilmente ad operazioni illecite di quella specie, che lo stesso non avvertiva alcuna remora e non aveva capacità di autocontrollo, essendo destinato a persistere in condotte analoghe.

D'altro canto, il Tribunale ha anche osservato come non vi fosse alcun margine per l'applicazione di misure meno afflittive, proprio in ragione della riscontrata inidoneità della restrizione domiciliare, avendo il ricorrente continuato a mantenere i propri illeciti collegamenti anche durante una pregressa applicazione di quel tipo di misura ed essendo comunque possibile per il predetto agire anche avvalendosi del proprio domicilio.

3. In tal modo il Tribunale ha formulato una specifica ed adeguata valutazione, tale da rappresentare la continuità del pericolo sul piano temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, valutazione non implicante altresì l'individuazione di una "specifica occasione" per delinquere Sez, 2, n. 55216 del 18/9/2018, S.,274085; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216): in particolare il Tribunale ha dato conto della persistenza della specifica capacità di compiere azioni analoghe a quelle venute in rilievo, a fronte di un lasso temporale non rilevante e tale da non costituire significativa cesura rispetto ad una pregressa attitudine criminale. Nel contempo ha ritenuto tutt'altro che illogicamente la sussistenza di ragioni tali da imporre la misura cautelare più rigorosa, in assenza di elementi idonei ad attestare un progressivo affievolimento delle esigenze di cautela.

4. A fronte di tale analisi i tre motivi di ricorso si risolvono nell'assertiva e astratta contestazione degli argomenti utilizzati dal Tribunale, ma non individuano né lacune della motivazione né vizi giuridicamente rilevanti della valutazione formulata, attraverso la quale è stata sottolineata sia la concretezza e attualità delle esigenze, non affievolitesi nel periodo trascorso, sia la necessità della custodia in carcere.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere esensore Il Pr sidente Mass,im