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Sentenza — n. 47242/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47242/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47242/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20/5/2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di Morad Mouniri la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca della droga, del bilancino e di un telefono cellulare con relativa scheda sim e applicando la misura di sicurezza dell'espulsione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc.pen, art. 240 cod. pen, art. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47242/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc.pen., per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca della droga, del bilancino e di un telefono cellulare con relativa scheda sim e applicando la misura di sicurezza dell'espulsione.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato uso del telefono cellulare alla guida traffico aggravato di stupefacenti reati contro la sfera personale riservata dipendenza da sostanze stupefacenti atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc.pen
Con sentenza del 20/5/2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di Morad Mouniri la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., per i reati di cui all'art.
art. 240 cod. pen
Ha proposto ricorso Mouniri tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 240 cod. pen.
art. 445 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mouniri Morad, nato il 02/02/1981 in Marocco avverso la sentenza del 20/05/2021 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al telefono cellulare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/5/2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di Morad Mouniri la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca della droga, del bilancino e di un telefono cellulare con relativa scheda sim e applicando la misura di sicurezza dell'espulsione.

2. Ha proposto ricorso Mouniri tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 240 cod. pen. Considerato che avrebbe dovuto ritenersi facoltativa la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, il Giudice avrebbe dovuto fornire specifica motivazione per dar conto della disposta confisca del telefono cellulare, bene che, per le modalità con cui è stato posto in essere il fatto, non avrebbe potuto confiscarsi agli effetti dell'art. 445 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio in ordine alla confisca del telefono cellulare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, non riguardante una disposizione oggetto dell'accordo tra le parti, risulta ammissibile. Lo stesso è fondato, in quanto non è stato dato conto in alcun modo della concreta utilizzazione del telefono cellulare per la commissione dei reati oggetto della richiesta di applicazione di pena, cosicché la confisca in parte qua risulta priva di qualsivoglia giustificazione. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare, di cui va disposta la restituzione all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore Il P