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Ordinanza — n. 47233/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47233/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47233/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore della AXA Assicurazioni S.p.a., avvocato Giuseppe Vitiello, con istanza del 2 luglio 2021 ha chiesto di procedere ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 745/2021 emessa il 20 maggio 2021 e depositata in data 1 luglio 2021 nel procedimento n. 3949/2021 nei confronti di Salvatore Verde ed altri, giudizio nel quale la difesa della citata compagnia assicurativa aveva inviato il 13 maggio 2021 le conclusioni per le parti civili costituite Generali Assicurazioni S.p.a., Quixa Assicurazioni ed AXA Assicurazioni S.p.a, compagnia, quest'ultima, non citata nel dispositivo. vi 2.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve provvedersi alla correzione dell'errore materiale consistito nell'omessa previsione nel dispositivo della liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita AXA Assicurazioni S.p.a. che aveva presentato nei termini le conclusioni e nota spese in data 13 maggio 2021 secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Parole chiave

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assicuratore della responsabilità civile versamento della prestazione d'assicurazione partecipazione alle spese dell'assicurato anonimizzazione delle parti esclusione della responsabilità cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Il difensore della AXA Assicurazioni S.p.a., avvocato Giuseppe Vitiello, con istanza del 2 luglio 2021 ha chiesto di procedere ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AXA Assicurazioni S.P.A. avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha richiesto procedersi alla correzione dell'errore; udito il difensore, avvocato Mariastella Bergamo - in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Vitiello - in difesa di AXA Assicurazioni S.p.a., che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore della AXA Assicurazioni S.p.a., avvocato Giuseppe Vitiello, con istanza del 2 luglio 2021 ha chiesto di procedere ex art. 130 cod. proc. pen., alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 745/2021 emessa il 20 maggio 2021 e depositata in data 1 luglio 2021 nel procedimento n. 3949/2021 nei confronti di Salvatore Verde ed altri, giudizio nel quale la difesa della citata compagnia assicurativa aveva inviato il 13 maggio 2021 le conclusioni per le parti civili costituite Generali Assicurazioni S.p.a., Quixa Assicurazioni ed AXA Assicurazioni S.p.a, compagnia, quest'ultima, non citata nel dispositivo. vi 2.

Con sentenza del 20 maggio 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Salvatore Verde, Diego Pagano e Raffaele Falanga avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la decisione del G.u.p. di Torre Annunziata di condanna dei predetti in ordine ai delitti di associazione a delinquere e plurime truffe ai danni di assicurazioni, condannando i ricorrenti, oltre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Generali Assicurazioni S.p.a., Genertel Assicurazioni S.p.a., Quixa assicurazioni S.p.a., Unipol SAI Assicurazioni S.p.a., Reale Mutua Italiana S.p.a., Groupama Assicurazioni S.p.a., che ha liquidato, per ciascuna parte civile, in euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve provvedersi alla correzione dell'errore materiale consistito nell'omessa previsione nel dispositivo della liquidazione delle spese in favore della parte civile costituita AXA Assicurazioni S.p.a. che aveva presentato nei termini le conclusioni e nota spese in data 13 maggio 2021 secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

2. In tal senso milita l'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. U, n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226716), secondo cui nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile (questo il caso espressamente previsto dalle Sezioni Unite, ma identico principio deve ritenersi vale nel caso di rigetto del ricorso dell'imputato), ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (anche, Sez. 2, n. 38713 del 6/6/2014, Smiroldo, Rv. 260520;

Sez. 7, ord. n. 7425 del 28/1/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 7, n. 44280 del 13/9/2016, C., Rv. 268139). Con precipuo riferimento alla possibilità di correggere il dispositivo della sentenza di legittimità che ha omesso di statuire in ordine alle spese della parte civile attraverso lo strumento processuale della correzione ex art. 130 cod. proc. pen., il Collegio condivide lo stabile orientamento di questa Corte che reputa detta omissione un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile, la cui statuizione è accessoria e obbligatoria oltre che consequenziale alla pronuncia, tenuto conto che le stesse risultano agevolmente determinabili (Sez. 2, n. 17326 del 24/1/2013, Ciarrapico, Rv. 255534;

Sez. 2, n. 6809 del 2/3/2009, Gottuso, Rv. 233422).

4. Ne consegue la necessità di correggere il dispositivo della sentenza n. 25310/2021 emessa da questa Corte in data 20 maggio 2021, là dove, dopo le parole "condanna inoltre i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili: Generali Assicurazioni S.p.a., Genertel Assicurazioni S.p.a., Quixa assicurazioni S.p.a.,", devono seguire le parole "AXA Assicurazioni S.p.a.,"

P.Q.M.

Letto l'art. 130 cpp. dispone procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 25310 del 20 maggio 2021 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione là dove, dopo le parole «Quixa Assicurazioni SPA,» devono seguire le parole «AXA Assicurazioni SPA,». Manda alla cancelleria per le relative annotazioni. Così deciso il