Italian Court dismisses appeal regarding sentencing increase for formal concurrence of crimes in resistance cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Prosecutor General's appeal against a Brescia trial court's sentencing decision. The prosecutor argued that the defendants' resistance against two public officials constituted a formal concurrence of crimes requiring a heavier penalty, which the lower court allegedly ignored. The Supreme Court upheld the lower court's finding that the specific factual circumstances did not support a formal concurrence, thereby validating the original sentence as legally correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 1, cod. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: In cases of resistance to public officials, the absence of explicit contestation for internal continuity precludes finding formal concurrence of crimes, and appeals based on alleged sentencing errors are inadmissible unless they constitute a manifest error of qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di Pamparau George Iulian Danut, nato in Romania il 26/05/1995 Lozinschi Andrei, nato in Moldavia il 14/03/1995 avverso la sentenza del 28/05/2021 del Tribunale di Brescia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Presidente Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato, su richiesta delle parti, in relazione al reato di resistenza !oro rispettivamente ascritto ed esclusa per entrambi l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di pubblici ufficiali, a Pamparau George Iulian Danut la pena di mesi 7 di reclusione, applicato l'aumento per la recidiva contestata e operata la riduzione per il rito; a Lozinschi Andrei la pena di mesi 4 di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la riduzione per il rito.
Ne chiede l'annullamento per illegalità della pena in relazione al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati nelle condotte descritte nel capo di imputazione. Deduce che, pur non essendo contestato il concorso formale dei reati ai sensi dell'art. 81, comma primo, cod. pen., lo era in fatto, risultando chiaramente contestata nei capì di imputazione la resistenza commessa da ciascun imputato nei confronti di due pubblici ufficiali cosicché doveva ravvisarsi il concorso formale di reati, come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40981 del 22/02/2018, e applicarsi il relativo aumento di pena.
Evidenzia che il giudice ha rilevato la circostanza, ma ha ritenuto unico il reato, in mancanza di contestazione della continuazione interna: reputa l'affermazione censurabile, in quanto, se ritenuta indispensabile la contestazione dell'art. 81 cod. pen., il giudice non avrebbe potuto ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto né dovuto applicare una pena finale illegale, in quanto erronea per difetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, proposto per un motivo deducibile, è infondato per le ragioni di seguito illustrate. Come segnalato nella requisitoria in atti e considerato dallo stesso ricorrente il tema posto dal ricorso attiene ancor prima che all'illegalità della pena alla qualificazione giuridica del fatto, essendo prioritario e preliminare l'esame di tale profilo, dalla cui soluzione dipende l'eventuale ricaduta sul trattamento sanzionatorio. Pur risultando descritta nei capi di imputazione l'azione violenta tenuta da ciascun imputato nei confronti dei due pubblici ufficiali intervenuti, il giudice ha ritenuto unico e unitario il fatto ascritto a ciascun imputato, in mancanza di espressa contestazione della continuazione interna, non ravvisata neppure dal Pubblico ministero.
L'espresso riferimento in sentenza al principio affermato dalle Sezìoni Unite nella sentenza richiamata anche nel ricorso dimostra che il giudice ne ha tenuto conto, ma, in base all'analisi concreta del fatto, ha escluso la sussistenza del concorso formale omogeneo o della continuazione, non potendo ancorarsi l'unicità o la pluralità dell'azione unicamente alla pluralità delle persone offese, atteso che ogni azione deve essere sorretta da dolo, sicché solo nel caso in cui, attraverso l'analisi concreta del fatto, la condotta risulti sorretta dall'intento di realizzare l'evento nei confronti di ciascuna persona offesa sarà ravvisabile il 2 fL) concorso formale omogeneo: concorso escluso dal giudice e ancor prima dal Pubblico ministero.
Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza richiamata dallo stesso giudice (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apollonì, Rv. 273771), secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, escluso ogni automatismo, non può ritenersi erronea la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione del giudice.
Va ìnfatti, ribadito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità dì ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573;
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). Ciò posto, va conseguentemente esclusa la denunciata illegalità della pena, derivata, nella prospettiva del ricorrente, dalla mancata applicazione dell'aumento di pena per il concorso formale tra í reati, non essendo la pena applicata non conforme a legge. Considerato, infatti, che pena illegale è quella che non sia per legge irrogabile (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956) o quella inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, P.G. in proc.
Tanzi, Rv. 260326), mentre non rileva il mero vizio del percorso argomentativo che conduce alla sua determinazione (Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, PG c/Rama, Rv. 279080), va ribadito che il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento in punto di determinazione quantitativa della sanzione è limitato alla sola denuncia dell'illegalità della pena e non già alle questioni attinenti al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato in sede di applicazione della pena. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. P. Q. M. Rigetta il ricorso.
Così deciso, 30 nove