Italian Court annuls detention order due to unreasonable assessment of danger and irrelevant language barriers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order refusing to validate a detention warrant against Jorge Fernando Carrasco Echanove. The prosecution argued the trial court erred by labeling the suspect's danger as 'alarming' and by dismissing his lack of Italian as irrelevant to his violent conduct. The court ruled that the detention was lawful because the police's assessment of the suspect's gravity and danger was reasonable when viewed as a whole, rejecting the lower court's fragmented analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 381, comma 4, cod. proc. pen.; In voluntary flagrant arrest cases, the validating judge must exercise a reasonableness check, and a detention is justified if either the gravity of the offense or the subject's danger is reasonably assessed, provided the evaluation is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento a carico di Carrasco Echanove Jorge Fernando (CUI 065JG50), nato in Messico il 28/03/1996 avverso l'ordinanza del 23/07/2021 del Tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona impugna l'ordinanza con cui il Tribunale medesimo non ha convalidato l'arresto di Jorge Fernando Carrasco Echanove, effettuato dai Carabinieri di Noli il 23 luglio 2021, nella ritenuta flagranza dei delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., per aver egli opposto resistenza fisica a tali militari, anche sferrando ad uno di essi un calcio e così procurandogli lesioni lievi.
2. Sostiene l'autorità ricorrente che tale ordinanza violi i parametri normativi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., e presenti una motivazione manifestamente illogica. Il Tribunale, infatti, ha escluso che la pericolosità dell'imputato sia «allarmante», presupposto, questo, tuttavia non richiesto dalla norma; ha valorizzato la mancata comprensione, da parte di costui, della lingua italiana, che, tuttavia, è circostanza inconferente; ne ha valutato, infine, in modo parcellizzato la complessiva condotta, che invece è stata caratterizzata da plurimi contegni violenti, lungo un arco temporale di varie ore (lancio di una pietra, spintoni verso un cittadino offertosi di fare da interprete con i poliziotti, distruzione del documento in suo possesso, strappato dalle mani degli agenti di polizia, calcio verso uno di costoro).
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale, ritenendo fondato il ricorso e chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Per giurisprudenza unanime, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (tra moltissime altre, Sez. 6, n. 7470 del 26/01/2017, Lattarulo, Rv. 269428; Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Haraich, Rv. 252949).
3. Il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato tale principio, ma ne ha fatto erronea applicazione, avendo valorizzato l'assenza di una pericolosità particolarmente accentuata, quale si desume dall'impiego del predicato «allarmante», che tuttavia non è richiesta dalla norma e, che, comunque costituisce un aspetto rimesso alla valutazione degli operanti e censurabile solo nei limiti della irragionevolezza. Inoltre, la rilevanza attribuita dal Tribunale alle "barriere linguistiche" non è congruente con il tipo di condotta, consistita non già in un contegno reattivo d'impeto e momentaneo, scaturito da possibili incomprensioni, bensì in un'opposizione protrattasi a più riprese ed in momenti e contesti differenti.
Deve, perciò, concludersi che gli elementi evidenziati dal Pubblico ministero ricorrente, incontroversi nella loro verificazione, sorreggono agevolmente un giudizio di ragionevolezza della valutazione di gravità del fatto e di pericolosità dell'indagato compiuta dalla polizia giudiziaria operante, tanto più se letti in modo complessivo e coordinato tra loro.
4. A norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., pertanto, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata, perché emessa in violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., e, per l'effetto, l'arresto del Carrasco Echanove dev'essere dichiarato legittimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiarando legittimo l'arresto. Così deciso il 25 novembre 2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Mart o Ro, ati Giorgiò Fi