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Sentenza — n. 47079/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47079/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47079/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse Giuseppe Manfuso avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Torre Annunziata con la quale era stata rigettata la istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere - applicata al predetto con ordinanza del 11.10.2020 - con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di detenzione e spaccio di sostenze stupefacenti e detenzione di armi in relazione ai quali è intervenuta condanna in primo grado alla pena di anni tre e mesi due di reclusione. 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto della intervenuta decisione di primo grado e della positiva condotta tenuta al momento del sequestro, che non avrebbe portato l'esito dovuto senza la collaborazione dello stesso imputato, avendo considerato l'ordinanza impugnata - invece - elementi non emergenti dall'incarto processuale e non dicendo nulla sulla più gradata richiesta di arresti domiciliari con controllo elettronico.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni di fatto alle quali il Tribunale ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, negando la fattiva collaborazione dell'imputato e l'inincidenza della intervenuta decisione di primo grado sulla pretesa attenuazione delle esigenze cautelari, giustificando inoltre la perdurante esclusiva adeguatezza delta misura inframuraria non illogicamente ritenuta in base all' assenza di elementi che individuino un allontanamento dell'imputato da logiche e contesti criminali quali quelli che hanno consentito i reati.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti cooperazione giudiziaria in materia penale confisca di valori patrimoniali arma personale detenuto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Manfuso Giuseppe, nato a Vico Equense il 18/06/1976 avverso la ordinanza del 11/6/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. Francesca Sarno in sostituzione dell'avv. Michele Sarno che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse Giuseppe Manfuso avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Torre Annunziata con la quale era stata rigettata la istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere - applicata al predetto con ordinanza del 11.10.2020 - con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di detenzione e spaccio di sostenze stupefacenti e detenzione di armi in relazione ai quali è intervenuta condanna in primo grado alla pena di anni tre e mesi due di reclusione. 2.Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto della intervenuta decisione di primo grado e della positiva condotta tenuta al momento del sequestro, che non avrebbe portato l'esito dovuto senza la collaborazione dello stesso imputato, avendo considerato l'ordinanza impugnata - invece - elementi non emergenti dall'incarto processuale e non dicendo nulla sulla più gradata richiesta di arresti domiciliari con controllo elettronico.

3. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che proposto per ragioni di fatto alle quali il Tribunale ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, negando la fattiva collaborazione dell'imputato e l'inincidenza della intervenuta decisione di primo grado sulla pretesa attenuazione delle esigenze cautelari, giustificando inoltre la perdurante esclusiva adeguatezza delta misura inframuraria non illogicamente ritenuta in base all' assenza di elementi che individuino un allontanamento dell'imputato da logiche e contesti criminali quali quelli che hanno consentito i reati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'al 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc pen. Così deciso il 11/11/2021. Il Componente estensore Il Prelidente Ante o Capozzi Giorgio i