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Sentenza — n. 47072/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47072/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47072/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma applicava a Ciro Gioia la pena concordata tra le parti, ex art.444 cod. proc. pen., in ordine a plurimi reati (artt. 416, 642, 321, 319-ter, 479 e 481 cod. pen.), e disponeva la confisca dell'assegno di 13.000 euro, costituente profitto del reato.

Regesto Legislator

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art. 18 cod. proc. pen, art. 425 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47072/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi ammende per infrazione procedurale confisca dei beni confisca dei proventi di reato condono delle spese procedurali vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 18 cod. proc. pen
In violazione dell'art. 18 cod. proc. pen.
art. 425 cod. proc. pen
(non essendo assolutamente necessaria), il giudice ha disposto la separazione processuale del procedimento, emettendo due sentenze, l'una di patteggiannento e l'altra ex art. 425 cod. proc. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Il presente gravame è quindi tempestivo o comunque si chiede, ricorrendo le condizioni di forza maggiore (lo sdoppiamento non necessario delle decisioni), di rimettere in termini l'imputato ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nullità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gioia Ciro, nato a Napoli il 17/06/1976 avverso la sentenza del 06/04/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma applicava a Ciro Gioia la pena concordata tra le parti, ex art.444 cod. proc. pen., in ordine a plurimi reati (artt. 416, 642, 321, 319-ter, 479 e 481 cod. pen.), e disponeva la confisca dell'assegno di 13.000 euro, costituente profitto del reato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo dei difensori di fiducia, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Decorrenza del termine per impugnare. In violazione dell'art. 18 cod. proc. pen. (non essendo assolutamente necessaria), il giudice ha disposto la separazione processuale del procedimento, emettendo due sentenze, l'una di patteggiannento e l'altra ex art. 425 cod. proc. pen. per i reati già prescritti. La sentenza doveva essere considerata unica, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione da quello di quest'ultima sentenza (che aveva disposto il termine per il deposito delle motivazioni in giorni sessanta).

Il presente gravame è quindi tempestivo o comunque si chiede, ricorrendo le condizioni di forza maggiore (lo sdoppiamento non necessario delle decisioni), di rimettere in termini l'imputato ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. 2.2. Nullità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in cui non motiva in ordine al profitto del reato e violazione dell'art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen. La difesa aveva invitato il giudice a valutare che la previsione del comma I- ter dell'art. 444 cod. proc. pen. si riferisce al solo corrotto (avendo funzione di impedire a costui di trarre qualsiasi vantaggio di natura economica dal reato) e non all'imputato, che figura quale privato corruttore.

In ogni caso, il Giudice, nel disporre la confisca del profitto, come condizione di ammissibilità, oltre a violare la citata norma, non ha motivato sulle ragioni della estensione della confisca del profitto anche a carico del privato corruttore.

3. Con motivi aggiunti, i difensori hanno inoltre dedotto, a sostegno del primo motivo, che il Giudice all'udienza del 6 aprile 2021 ha disposto soltanto lo stralcio della posizione dell'imputato che insieme ad altri avevano presentato richieste di rito alternativo, ma non un ulteriore stralcio dei procedimenti relativi alla posizione del Gioia. Quindi le sentenze erano un unicum processuale, come sostenuto nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' principio pacifico che nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (tra tante, Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Rv. 275945).Pertanto, nessuna conseguenza può trarsi dall'aver il giudice pronunciato sentenze distinte per reati diversi. Né tantomeno il sistema processuale prevede la dedotta "unificazione" ex post delle sentenze emesse per i vari capi di imputazione (pronunciate in ogni caso all'esito di procedure ben distinte, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pubblicata con lettura in udienza alla presenza dei difensori, la sentenza ex art.425 cod. proc. pen. emessa a seguito di discussione in camera in consiglio tra le parti, nella quale la difesa aveva chiesto il non doversi procedere per prescrizione).

Neppure infine è ravvisabile lo stato di forza maggiore nella situazione processuale denunciata dal ricorrente: le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, le quali legittimano la restituzione nel termine, si concretano infatti in forze impeditive non altrimenti vincibili.

2. Stante quindi la tardività del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, i restanti motivi sono assorbiti dall'inammissibilità originaria del ricorso.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consiglier estensore Il Preidente Ersilia se Giorgio FicMoo DEP