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Sentenza — n. 46997/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46997/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46997/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 17 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Piero Casasanta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cessione in tempi diversi di sostanza stupefacente del tipo hashish a vari soggetti, fra i quali Ousama e Rayen Marzouki (in Terracina, ottobre-novembre 2019). La gravità del quadro indiziario, riguardante l'attività di spaccio gestita da varie persone nel territorio di Terracina e in particolare i rapporti tra i fratelli Marzouki, abituali spacciatori di droga, e il loro stabile fornitore, Piero Casasanta, era desunta dalle relazioni informative e dai servizi di osservazione del Commissariato di Polizia di Stato di Terracina, dai verbali delle operazioni di perquisizione e sequestro di stupefacenti e altro materiale, dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate il 18 e il 19 ottobre 2019 fra Ousama Marzouki e Casasanta (in occasione di uno specifico episodio di spaccio di 4 grammi e di un panetto di 70 grammi di hashish, conclusosi col sequestro della droga e con l'arresto di Ousama Marzouki), e il 7 e il 16 novembre 2019 tra i fratelli Marzuki.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

Parole chiave

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casellario giudiziale detenzione di stupefacenti carcerazione di sicurezza pena privativa della libertà recidiva nell'infrazione personale carcerario
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casasanta Piero, nato il 23/07/1974 a Terracina avverso l'ordinanza del 03/07/2021 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 17 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Piero Casasanta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cessione in tempi diversi di sostanza stupefacente del tipo hashish a vari soggetti, fra i quali Ousama e Rayen Marzouki (in Terracina, ottobre-novembre 2019). La gravità del quadro indiziario, riguardante l'attività di spaccio gestita da varie persone nel territorio di Terracina e in particolare i rapporti tra i fratelli Marzouki, abituali spacciatori di droga, e il loro stabile fornitore, Piero Casasanta, era desunta dalle relazioni informative e dai servizi di osservazione del Commissariato di Polizia di Stato di Terracina, dai verbali delle operazioni di perquisizione e sequestro di stupefacenti e altro materiale, dall'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate il 18 e il 19 ottobre 2019 fra Ousama Marzouki e Casasanta (in occasione di uno specifico episodio di spaccio di 4 grammi e di un panetto di 70 grammi di hashish, conclusosi col sequestro della droga e con l'arresto di Ousama Marzouki), e il 7 e il 16 novembre 2019 tra i fratelli Marzuki.

Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura carceraria, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava il dato della stabile e abituale attività di spaccio di droga sulla piazza di Terracina, sintomatico di un inserimento dell'indagato in un sistema di rifornimento e diffusione di hashish sul mercato, nonché i numerosi precedenti penali anche specifici da cui l'indagato era attinto.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto ad entrambi i profili della gravità del quadro indiziario in ordine alle contestate cessioni di hashish e della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché della proporzionalità rispetto alla pena eventualmente irroganda e della esclusiva adeguatezza della misura carceraria.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente ripropone con i motivi di ricorso gli stessi argomenti sviluppati con la richiesta di riesame e motivatamente disattesi dal Tribunale, quanto al quadro indiziario dimostrativo della stabile attività di Casasanta di rifornire di hashish i fratelli Marzuki, abituali spacciatori di droga sulla piazza di Terracina. Con specifico riferimento all'episodio del 18-19 ottobre 2019, il Tribunale spiega in modo logico, facendo leva sull'inequivoco tenore delle plurime conversazioni captate, che in quei giorni la cessione dello stupefacente ad opera di Casasanta non aveva riguardato solo i 4 grammi ma anche il panetto di 70 grammi di hashish e che l'interruzione dei rapporti con i fratelli Marzouki, voluta dal ricorrente dopo l'arresto di Ousama, aveva costretto il fratello Jihed a modificare strategia e cercare un'altra fonte di approvvigionamento, a dimostrazione che il preesistente canale di spaccio, gestito da Casasanta, assicurava con continuità la rete di vendita dei fratelli Marzouki.

2. I motivi di ricorso, concernenti i vari profili delle esigenze cautelari (concretezza e attualità del pericolo di recidivanza, proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale in carcere) sono anch'essi manifestamente infondati e per taluni aspetti generici. Invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'apprezzamento di proporzionalità e di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, i dati fattuali attinenti sia al verosimile (non occasionale) inserimento dell'indagato in un circuito criminale in grado di rifornire e diffondere la droga sul mercato di Terracina, sia alla sua specifica biografia criminale. 3.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigl